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CON L’INTERPELLO 2-2022, LA COMMISSIONE RISPONDE AD UN QUESITO AVANZATO DALLA REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI – IN MERITO a dei chiarimenti relativi alla SORVEGLIANZA SANITARIA e chiarendo che gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente sono connessi esclusivamente con l’applicazione del giudizio di idoneità fornito dal medico competente.

Nel dettaglio la Regione chiede se l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

  • sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute,
  • ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41

La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs 81/08) prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo dell’articolo 41.

Leggi: interpello 2/2022

Servizi: sorveglianza sanitaria